Abusa del diritto chi fraziona le domande di risarcimento (da sinistro stradale)

Abusa del diritto chi fraziona le domande di risarcimento (da sinistro stradale)
17 Ottobre 2017: Abusa del diritto chi fraziona le domande di risarcimento (da sinistro stradale) 17 Ottobre 2017

Sul concetto di abuso del diritto la Giurisprudenza di legittimità si è espressa in numerose occasioni, individuando quelli che ne sono gli elementi costitutivi.

Si può parlare di abuso del diritto quando un soggetto esercita un proprio potere o una propria facoltà con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, con una conseguente sproporzione ingiustificata tra il vantaggio ottenuto dal titolare del diritto soggettivo (ulteriore e diverso da quello indicato dal legislatore) ed il sacrificio della controparte. Non è invece elemento costitutivo dell'abuso il dolo o una specifica volontà di nuocere (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, 18.09.2009,  n. 20106).

Anche di recente, con la sentenza n. 22478/17, la Suprema Corte ha ribadito tale orientamento, con particolare riguardo al frazionamento delle domande di risarcimento da sinistro stradale.

Nel caso di specie, a seguito di un incidente, la società proprietaria dell’autovettura non responsabile del sinistro aveva instaurato due differenti cause civili: una per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla vettura rimasta coinvolta e l’altra per i danni subiti agli strumenti musicali trasportati.

Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello, aditi nella seconda causa, avevano dichiarato improponibile la domanda di risarcimento a causa del suo frazionamento abusivo.

La società, quindi, aveva proposto ricorso in Cassazione, affermando che, al momento della proposizione della prima domanda di risarcimento, da una parte i danni agli strumenti musicali non si erano ancora totalmente manifestati e dall’altra l’orientamento della Cassazione era ancora favorevole al frazionamento del credito e che solo in seguito si sarebbe verificato un revirement.

Tale tesi difensiva, però, non ha convinto i Giudici di Piazza Cavour, i quali hanno ribadito l’orientamento assunto dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 23767/2007 e 28286/2011.

Pertanto, hanno rilevato come nel caso di specie non fosse emersa dal contradditorio tra le parti “alcuna obiettiva ragione idonea a giustificare l’esercizio frazionato, in sede giudiziale, dell’unico credito fondato su un unico fatto costitutivo”.

Non era pertanto rinvenibile in capo al creditore “un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”, unica situazione cioè ove la Giurisprudenza ammette il frazionamento del credito.

Quanto, poi, alla denunciata illegittimità della decisione impugnata, siccome fondata sull’imprevedibile mutamento di giurisprudenza in ordine al riconoscimento del carattere abusivo dell’esercizio frazionato del credito in sede giudiziale, la Corte ha evidenziato come tale principio “si sottrae all’applicazione del prospective overruling, secondo cui restano salvi gli effetti processuali compiuti dalla parte che abbia fatto incolpevole affidamento sulla stabilità di una previgente interpretazione giurisprudenziale, atteso che quella decisione non ha comportato il mutamento dell’interpretazione di una regola del processo che preveda una preclusione o una decadenza, ma ha sancito l’improponibilità delle domande successive alla prima in ragione del difetto di una situazione giuridica sostanziale tutelabile, per contrasto con il principio costituzionale del giusto processo”.

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